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13-09-2024
Trust
Istituto, disciplina, operatività nel d.i.p. e nell′ordinamento italiano
La Convezione dell′Aja, conclusasi il primo luglio del 1985, ratificata nel 1989 ed ed entrata in vigore nel successivo 1992, disciplina l′istituto del trust. In particolare, l′articolo 2 della suddetta Convenzione precisa che per trust s′intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell′interesse di un beneficiario o per un fine determinato Orbene, il trust è un rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto, c.d. disponente, trasferisce la proprietà di determinati beni ad un fiduciario, c.d. trustee, investendolo di un obbligo che va a vantaggio di un beneficiario, talora sotto la supervisione di un guardiano, c.d. protector. Dunque, dando il disponente l′impulso alla creazione del trust, conferisce determinati beni di sua proprietà in capo al trustee affinché quest′ultimo li amministri con riguardo a quanto previsto dall′atto istitutivo e dalle cd lettere di desiderio, nelle quali il disponente potrà dettare le regole di funzionamento del trust, stabilire le modalità delle attività del trustee, definire l′eventuale nomina di un protector, compiere la scelta dei beneficiari, della legge regolatrice e del foro competente. Pertanto il trustee nell′amministrare i beni trasferitigli, dovrà proteggere i beni affidatigli, non trarre vantaggio dal proprio ufficio e sarà obbligato sempre e soltanto nei confronti del beneficiario. Riguardo a quest′ultima figura, occorre distinguere tra beneficiari del reddito e finali, ove i primi godranno dei vantaggi derivanti dalla gestione del fondo del trust nell′ arco temporale di operatività dello stesso, mentre i secondi solo al termine. É necessario, inoltre, che i beneficiari siano identificati od identificabili dato che l′intera disciplina del trust è finalizzata al soddisfacimento dei loro interessi potendosi annoverare sia persone fisiche (anche nascituri), che persone giuridiche. In merito alla natura dei diritti di beneficiari si discute se sia riconducibile ad un diritto di credito ovvero ad un′aspettativa giuridicamente rilevante. Orbene, il fondo del trust rappresenta i beni oggetto dello stesso, la cui tipologia potrà essere la più varia sia in relazione alla provenienza soggettiva (disponente o terzi), sia oggettiva (beni mobili, immobili, quote, azioni, obbligazioni), trasferiti dal disponente al trustee conseguentemente subendo il c.d. effetto segregativo. Invero, la segregazione patrimoniale, pur non essendo un elemento in senso stretto, costituisce un aspetto alquanto rilevante all′interno della fattispecie in esame. Parte della dottrina evidenzia come la causa del trasferimento al trustee è la segregazione fiduciaria di quest′ultimo dei beni del disponente. Il trustee, non è infatti titolare di un diritto reale nell′interesse proprio, ma nell′interesse altrui; ciò significa che il patrimonio personale di questi è totalmente separato da quello del trust, su cui è come se operasse una protezione giuridica che lo rende immune dalle aggressioni dei creditori del disponente, del trustee e dei beneficiari. Infine, con specifico riguardo all′operatività di tale istituto, la Convenzione dell′Aja, riconoscendo il trust, si è occupata di un primo problema, quello delle qualificazioni. In riferimento agli ordinamenti di civil law, sembrava alquanto difficoltoso, se non impossibile, procedere alla qualificazione di istituti come il trust, presentando, lo stesso, una stretta unione tra elementi obbligatori e reali. In relazione alla legge applicabile, ancora, nell′ambito del diritto internazionale privato, la Convezione impone l′operatività della legge scelta dal trustee. Tale libertà di scelta, incontra, tuttavia, un limite nella necessità che l′ordinamento designato dal trustee riconosca l′istituto del trust, pena l′applicazione della legge individuata in base al criterio di collegamento sussidiario di cui all′art. 7, che impone il riferimento all′ordinamento con cui l′operazione presenta il collegamento più stretto. La norma fissa anche i criteri strumentali all′individuazione di tale ordinamento: sede dell′amministrazione creata dal trustee, luogo di collocazione dei beni in amministrazione, residenza del trustee o luogo dove deve essere attuato lo scopo dell′amministrazione. Principale scopo della Convenzione è quello di consentire il riconoscimento attraverso il richiamo a norme straniere, di trusts costituiti in altri sistemi giuridici ma aventi punti di contatto con l′Italia. Essa ha, tuttavia, posto il diverso problema della possibilità di costituire trusts interni, cioè da parte di cittadini italiani e relativi a beni che si trovino in Italia. Sul punto, due tesi prospettate. La tesi positiva, ad oggi prevalente, ritiene ammissibile la costituzione di trusts interni per interpretazione estensiva dell′art. 2645 ter c.c. Orbene, la norma de quo, dispone che gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell′articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall′articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo In particolare, dunque, la norma in parola, rappresenta, una rilevante eccezione all′articolo 2740 cc, per effetto della quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni presenti e futuri. Infatti, la trascrizione dell′atto istitutivo di un vincolo di destinazione, permetterebbe di isolare i beni, oggetto dell′atto di destinazione, dal patrimonio generale del soggetto, che ne è il titolare, così da destinarli al perseguimento del fine per il quale l′atto di destinazione è stato costituito e sottraendoli, pertanto, alle vicende che possono verificarsi. Di contro, la tesi negativa, trovando il suo fondamento nell′art.13 della Convenzione dell′Aja del 1985, stabilisce che Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi significativi, ad eccezione della scelta della legge applicabile, del luogo di amministrazione o della residenza abituale del trustee, siano collegati più strettamente alla legge di Stati che non riconoscono l′istituto del trust o la categoria del trust in questione. In sostanza, si sancirebbe l′inammissibilità di trusts del tutto italiani, essendo tali operazioni strettamente connesse ad uno Stato (l′Italia) che non prevede l′istituto.